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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 1
Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola: “
20.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
19.332.735,10
”.
2. Il comma 15 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
15. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 19.332.735,10, cui si fa fronte come segue:
a) euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021;
b) 6.332.735,10 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.