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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 9
Conservazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell’intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all’utilizzo del formato digitale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.