Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38
Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022
Art. 11
Accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Modifiche all’articolo 152 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 152 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 della presente legge e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente
competenti, possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai fini dell'espressione, anche contestuale, dei pareri, di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio sulle istanze pervenute, e delle soprintendenze medesime, sulle correlate proposte motivate dell'amministrazione procedente.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.