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Legge regionale 7 novembre 2022, n. 37

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 7
Sospensioni dell’obbligo tributario. Modifiche all’articolo 8 quater della l.r. 49/2003
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 quater della l.r. 49/2003 sono inseriti i seguenti:
2 bis. A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 1 entro i termini di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 28 febbraio 1983, n. 53
, risultano adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 del medesimo articolo 5.
2 ter. A far data dal 1° gennaio 2023 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982
convertito dalla
Sito esternol. 53/1983
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.