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Legge regionale 7 novembre 2022, n. 37

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'Sito esternoarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e, in particolare, l’articolo 24, comma 1;


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);


Considerato quanto segue:


1. Per quanto attiene ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 53, commi 5 ter e 5 quater, Sito esternodel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 19 dicembre 2019, n. 157 , nonché dell’Sito esternoarticolo 1, comma 8 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2020, n. 8 , è necessario riallineare il tariffario della tassa automobilistica regionale in quanto dette disposizioni, operando una traslazione della soggettività passiva dal proprietario all'utilizzatore del veicolo a noleggio, con conseguente attribuzione del gettito alle regioni di residenza degli utilizzatori, hanno determinato il venir meno dell'efficacia dell'agevolazione fiscale attivata a suo tempo dalla Regione Toscana volta a favorire l'attrazione ed il mantenimento delle attività di noleggio dei veicoli sul territorio regionale;


2. Per semplificare il procedimento amministrativo, sia per l’amministrazione regionale, sia per le imprese autorizzate al commercio di veicoli consegnati per la rivendita, si ritiene opportuno automatizzare il processo di attivazione delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita e di quelli venduti o radiati, nonché sopprimere il diritto fisso per l’attivazione di tali sospensioni;


3. In continuità con la legge regionale 21 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane), è opportuno, nella prospettiva di mostrare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei minori trapiantati e delle loro famiglie, modificare la l.r. 49/2003 mediante l’introduzione di una specifica esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle famiglie che abbiano al loro interno un minore soggetto a trapianto;


4. L’Sito esternoarticolo 24 del d.lgs. 504/1992 stabilisce la data del 10 novembre come termine ultimo entro il quale la Regione può, con legge, variare l’importo della tassa automobilistica;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.