Legge regionale 7 novembre 2022, n. 37
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);
Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);
Considerato quanto segue:
1. Per quanto attiene ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 53, commi 5 ter e 5 quater,




2. Per semplificare il procedimento amministrativo, sia per l’amministrazione regionale, sia per le imprese autorizzate al commercio di veicoli consegnati per la rivendita, si ritiene opportuno automatizzare il processo di attivazione delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita e di quelli venduti o radiati, nonché sopprimere il diritto fisso per l’attivazione di tali sospensioni;
3. In continuità con la legge regionale 21 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane), è opportuno, nella prospettiva di mostrare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei minori trapiantati e delle loro famiglie, modificare la l.r. 49/2003 mediante l’introduzione di una specifica esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle famiglie che abbiano al loro interno un minore soggetto a trapianto;
4. L’

Approva la presente legge
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