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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 11, dello Statuto;


Visto il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU denominato “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”;


Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;


Vista la comunicazione COM(2019)640final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 “Il Green deal europeo”;


Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2021, n. 108 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 dicembre 2021, n. 233 ;


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008 );


Vista la legge regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”).


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresse nella seduta del 12 aprile 2022;


Considerato quanto segue:


1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, comunitario e nazionale sopra delineato, introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;


2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’articolo 57 bis del d.lgs. 152/2006, occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica; (1)

Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.



3. Occorre istituire il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE), al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dirette all’attuazione della transizione ecologica della Regione, anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);


4. L’articolo 11 dello Statuto stabilisce la competenza del Consiglio regionale ad approvare, quale rappresentante della comunità toscana e organo legislativo e di indirizzo politico e programmatico della Regione, gli atti della programmazione regionale generale e di settore, e quindi anche il PRTE;


5. Occorre definire le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE, tenuto conto degli indicatori dell’Agenda 2030, nonché un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti;


6. È necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo scientifico, della società civile, degli enti locali e di ogni livello istituzionale al fine di garantire l’attuazione della transizione ecologica;


7. È necessario procedere all’abrogazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 che istituisce il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto tale piano è da sostituire con il PRTE, più in linea con il quadro normativo e programmatorio nazionale e dell’Unione Europea;


8. Occorre garantire continuità all’azione amministrativa prevedendo con apposita disposizione transitoria che, nelle more dell’approvazione del nuovo PRTE, resta in vigore il PAER già approvato dalla Regione mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10;


9. In ragione del fatto che il PRTE è individuato come lo strumento programmatico della Regione per l’attuazione delle politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per il tema della transizione ecologica, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:

CAPO I
Piano regionale per la transizione ecologica
Art. 1
Piano regionale per la transizione ecologica
1. È istituito il piano regionale per la transizione ecologica, di seguito denominato “PRTE”.
2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’articolo 57 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), (2)

Parole inserite con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 8.

il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008 ), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell’economia e lo sviluppo ambientale sostenibile.
3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 2
Finalità e contenuti del PRTE
1. Il PRTE individua finalità, obiettivi, tempi di realizzazione ed indirizzi nei seguenti settori di intervento:
a) neutralità climatica;
b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
c) energia pulita ed efficienza energetica;
d) comunità energetiche rinnovabili;
e) ecosistemi e biodiversità;
f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento, in particolare, a quanto previsto:
a) dall’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
b) dall’articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 );
c) dall’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
d) dall’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
e) dall’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
f) all’articolo 3, all’articolo 16 e all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili.
5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle politiche in coerenza con quelli del programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015, dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, ed un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti.
6. Il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 2 denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.
Art. 3
Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE
1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all’attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 .
CAPO II
Promozione della transizione ecologica
Art. 4
Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica
1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale la partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove, sui temi inerenti alla transizione ecologica, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale):
a) per il PRTE di cui all’articolo 1, nonché per i piani e i programmi di cui all’articolo 2, comma 3, la più ampia attività di consultazione e partecipazione;
b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all’articolo 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), anche in attuazione dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
c) l’accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998).
Art. 5
Comitato scientifico per la transizione ecologica
1. Al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l’evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, la Giunta regionale si avvale del Comitato scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1.
3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE, è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto da esperti individuati tra i propri dipendenti, in ragione di uno per ciascuno, da parte dei seguenti enti: Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci esperti individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nei settori di cui all’articolo 2, comma 1.
4. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica assicura, in particolare, un supporto scientifico:
a) in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l’azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l’intervento propulsivo degli enti locali;
c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all’articolo 2.
5. Ai componenti del Comitato scientifico per la transizione ecologica non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
CAPO III
Norme finali e transitorie
Art. 6
Norma transitoria
1. Fino all’approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10.
Art.7
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è abrogata.
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.