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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 9
Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 , dopo le parole: “
collegialmente,
” sono inserite le seguenti: “
anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
6. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011
, copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:
a) al Presidente del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Giunta regionale;
c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;
e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’
Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 118/2011
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.