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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 56
Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. L’accesso all’impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana:
1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (UE);
3) essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell’UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4) essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) la maggiore età;
c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;
d) il titolo di studio prescritto dal bando.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
2. L’accesso all’impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’
Sito esternoarticolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.