Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022
Art. 44
Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 62/2018
1. Il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:
“
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
della l. 241/1990
1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis

, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.