Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022
Art. 27
Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010
1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 , le parole: “
della parte seconda del d.lgs. 152/2006
della parte seconda del d.lgs. 152/2006
le procedure disciplinate dal titolo III

di
” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti procedure disciplinate dal titolo III

:
”.2. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“
a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:
1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;
2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;
”.3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.