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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

SEZIONE II
Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana
Art. 6
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012
1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserito il seguente:
Visto il
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
).
”.
2. Al numero 4 del preambolo della l.r. 40/2012 le parole: “
la legge finanziaria e la legge di bilancio
” sono sostituite dalle seguenti: “
le proposte di legge di cui all'
articolo 18, comma 1, della l.r. 1/2015 ”.
Art. 7
Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r 40/2012
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 sono aggiunte le seguenti parole: “
, il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione.
”.
Art. 8
Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012
d ter) assevera il prospetto di cui all'
Sito esternoarticolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
), in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
”.
Art. 9
Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 , dopo le parole: “
collegialmente,
” sono inserite le seguenti: “
anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
6. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011
, copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:
a) al Presidente del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Giunta regionale;
c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;
e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’
Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 118/2011
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.