Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

SEZIONE I
Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 1
Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione.
”.
Art. 2
Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2007 le parole: “
della direzione generale della Presidenza
” sono soppresse.
Art. 3
Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 le parole: “
con decisione del Comitato tecnico della programmazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
con atto del Comitato di direzione di cui all'
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
”.
Art. 4
Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Consultazione del BURT
1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
”.
Art. 5
Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.