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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 5
Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 38/2004
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 , le parole: “
81/1995
” sono sostituite dalle seguenti: “
80/2015
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 , le parole: “
disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla
l.r. 81/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla
l.r. 80/2015 ”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 le parole: “dalle AATO” sono sostituite dalle seguenti: “dall’AIT”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell’AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della
l.r. 80/2015
. Gli organi competenti all’istruttoria accertano, tra l’altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.