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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

Art. 8
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies alla l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 quinquies Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati
di prestazione energetica.
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso.
3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
4. In caso di irregolarità riscontrate per più di cinque volte nell’arco di dodici mesi nella compilazione o trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico o dell’attestato di prestazione energetica, nonché nell’assolvimento dei contributi di cui all’articolo 23 septies, la Regione sospende l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, per un periodo determinato tra un minimo di sette giorni ed un massimo di centottanta giorni, previa apposita comunicazione che indichi le violazioni commesse ed i termini di adeguamento delle pratiche oggetto del provvedimento di sospensione, secondo il procedimento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, lettera e). Ai fini dell’applicazione della sanzione, la Regione tiene conto della percentuale di rapporti di controllo di efficienza energetica irregolari rispetto al totale trasmesso nei dodici mesi.
5. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs.192/2005
e dall'
Sito esternoarticolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica, ivi incluso il mancato accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido di cui all’articolo 23 ter, comma 2 bis, effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) bis, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’
Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005
.
7. La mancata effettuazione dell’ispezione all'impianto termico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) bis, per cause imputabili al responsabile dell’impianto, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne sia assunta la responsabilità.
8. Il mancato pagamento dei contributi di cui all’articolo 23 septies, riscontrato in sede di ispezione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto inadempiente.
9. Qualora le irregolarità di cui al comma 8 siano riscontrate per il tramite di procedure automatizzate nell’ambito del SIERT, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto, il quale provvede alla regolarizzazione della sua posizione, entro il termine e secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 23 sexies. Trascorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione, si applicano le sanzioni previste dal comma 8.
10. L’inosservanza degli obblighi relativi alla compilazione della documentazione e all’iscrizione al registro dei medi impianti termici civili di cui all’
Sito esternoarticolo 284 del d.lgs. 152/2006
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’
Sito esternoarticolo 288 del d.lgs. 152/2006
.
11. La conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 megawatt senza essere muniti, ove prescritto, del patentino di cui all'
Sito esternoarticolo 287 del d.lgs. 152/2006
, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288, comma 7, del decreto medesimo.
12. L’esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche o che non rispetta i valori limite di emissione di cui agli articoli 285 e 286
Sito esternodel d.lgs.152/2006
è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 288 del decreto medesimo.
13. La mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui all’
Sito esternoarticolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.d.lgs.102/2014).
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
in materia di certificazione energetica, il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica, per il quale durante il controllo di cui all’articolo 23 octies sia rilevata un’irregolarità sostanziale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. Si applica una riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria già applicata nel caso in cui il soggetto certificatore provveda a modificare l’attestato già trasmesso entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’irregolarità.
15. Ai fini del comma 14, sono considerate irregolarità sostanziali quelle irregolarità che determinano una variazione di classe energetica a seguito di ricalcolo con valori corretti, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al capitolo 7, punto 1, dell’Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), e la non corretta indicazione dei servizi energetici di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato A del medesimo d.m. sviluppo economico 26 giugno 2015.
16. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica per il quale, durante il controllo di cui all’articolo 23 octies, non fornisca gli allegati obbligatori all’attestato di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005
, oppure la relazione di progetto di cui all’
Sito esternoarticolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005
, il verbale di cui all'
Sito esternoarticolo 6, comma 12, lettera b), numero 8 bis, del d. lgs. 152/2006
sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento di cui all’articolo 23 septies, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro.
17. Nel caso di mancato pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 1 ter, qualora sia accertato il mancato pagamento per almeno tre anni consecutivi, si notifica al soggetto inadempiente l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, il soggetto inadempiente è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter, sino al pagamento dell’importo dovuto maggiorato del cinquanta per cento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.