Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24
Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.
Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022
Art. 7
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 23 ter Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito denominato “ sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT), nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'
articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'
articolo 55 della l.r. 65/2014 .
2. Il SIERT è accessibile dai soggetti indicati dall'articolo 23 quater, comma 1, assicura la gestione e l'interazione reciproca dei dati in esso contenuti ed è composto da due moduli:
a) modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) che comprende il catasto degli impianti di climatizzazione ed il registro dei medi impianti termici civili di cui all’

, nonché gli elenchi, di cui all'articolo 22 bis, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui all’articolo 22 bis, comma 2;
b) modulo degli attestati di prestazione energetica (modulo APE) che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica nonché gli elenchi di cui all'articolo 22 bis, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 22 bis, comma 2;
3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l- tricies),

. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici
4. Nel rispetto di quanto stabilito dall'

e secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica previsto da tale articolo, il SIERT assicura l'integrazione delle informazioni sul controllo, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo CIT con quelle presenti nel modulo APE relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE).
5. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23-sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, nonché i relativi dati di consumo.
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.