Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24
Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.
Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022
Art. 5
Coordinamento delle modifiche legislative e adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera h quater) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 39/2005 le parole: “
il riconoscimento dei soggetti certificatori
;” sono abrogate.2. Dopo la lettera h quinquies) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“
articolo 284, comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006
h sexies) organizza e promuove le attività di tenuta e aggiornamento del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili, ai sensi dell’

;
”.3. Al comma 1 bis dell’articolo 3 della l.r. 39/2005 , le parole “
lettere h) e h) quater
” sono sostituite dalle seguenti: “lettere h), h quater) e h sexies)
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.