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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

Art. 12
Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 38 ter nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 38 bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 38 ter Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. I contributi di cui all’
articolo 23 septies della l.r. 39/2005
sono determinati per il 2022, e, comunque, fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 septies, comma 2, nella misura già stabilita mediante la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2016, n. 1402 (
Legge Regionale 85/2016
'Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015': disposizioni di prima applicazione).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.