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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

Art. 11
Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE. Sostituzione dell'articolo 23 octies della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 octies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 octies Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE
1. In attuazione di quanto previsto dall'
Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 192/2005
e dall'articolo 4 del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75
(Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
), con
deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b) ed e), a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del SIERT di cui all’articolo 23 ter, comma 2, lettera b).
3. Il contributo di cui al comma 1 e gli oneri di cui al comma 2, sono versati alla Regione secondo le modalità ed i termini stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale previste ai medesimi commi.
4. Il contributo di cui al comma 1 è determinato tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di euro 100,00.
5. L’ammontare degli oneri di cui al comma 2 è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo
di 30,00 euro.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.