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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

Art. 10
Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici. Sostituzione dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. L’articolo 23 septies della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 septies Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici
1. È posto a carico dei responsabili degli impianti termici un contributo per le attività di accertamento nonché un contributo per le attività di ispezione, secondo i criteri individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera c) e lettera d), nel rispetto di quanto previsto nel
Sito esternod.lgs. 192/2005
e nel regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
).
2. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità ed i termini individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
3. L’ammontare dei contributi dovuti ai sensi del comma 1, è determinato:
a) relativamente alla copertura dei costi per l’attività di accertamento, tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di 150,00 euro di importo, da modularsi a seconda della potenza dell’impianto;
b) relativamente alla copertura dei costi per l’attività di ispezione, tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 1.500,00 euro, da modularsi a seconda della potenza dell’impianto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.