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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

Art. 1
Attività istituzionali di ARRR S.p.A..Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 87/2009
L’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), è sostituito dal seguente:
Art. 5 bis Attività istituzionale di ARRR S.p.A.
1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, dalla lettera a) alla lettera e).
2. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, dalla lettera f) alla lettera n).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.