Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24
Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.
Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final) “Il Green Deal europeo”;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”;
Visto il

Visto il

Visto il regolamento emanato con


Visto il regolamento emanato con


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Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alla legge regionale 39/2005 , alla l.r.87/2009 e alla l.r.22/2015 );
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, favorevole con raccomandazioni, espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;
Considerato quanto segue:
1. A seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze, in attuazione della riforma di cui alla

2. La maggior parte delle province esercitavano le funzioni di controllo relative all’osservanza degli obblighi da rispettare per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione attraverso società di capitali a partecipazione pubblica;
3. La Regione ha curato il processo di fusione nell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. delle società, costituite dalle province;
4. Concluso il processo di fusione delle società in ARRR S.p.A., in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 85/2016 , la Regione si avvale di ARRR S.p.A. per esercitare le funzioni relative a verifica e controllo degli impianti termici e attestati di prestazione energetica, sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi;
5. Occorre, alla luce del nuovo assetto societario, nonché del nuovo contesto internazionale di politiche concernenti l’energia e l’economia circolare, rideterminare e razionalizzare le attività istituzionali di ARRR S.p.A., procedendo alla modifica di talune disposizioni della l.r. 87/2009 ;
6. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità di determinazione degli oneri e dei contributi dovuti per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici;
7. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, inoltre, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi e di contribuzione posti a carico di utenti e operatori del settore, occorre prevedere che i contributi a copertura dei costi per l’attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica, siano versati direttamente alla Regione, in analogia a quanto già stabilito per i contributi a copertura delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
8. Occorre aggiornare la l.r. 39/2005 prevedendo le sanzioni che possono essere applicate dalla Regione nel caso di riscontrate irregolarità durante le attività di accertamento e ispezione relative agli impianti termici ed attestati di prestazione energetica, in parte adeguando la l.r. 39/2005 alla normativa statale di riferimento ed in parte prevedendo nuove sanzioni amministrative, relativamente alla mancata osservanza degli obblighi fissati dalla presente legge;
9. È necessario colmare un vuoto nella normativa regionale, chiarendo nell’ambito delle funzioni dei comuni, che tali enti applicano le sanzioni previste dall’

10. Alla luce delle disposizioni introdotte dal



11. Occorre specificare che, nel rispetto di quanto stabilito dall'

12. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, richiamata al precedente punto 11, occorre specificare che il contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 non è dovuto dai manutentori degli impianti termici in quanto il costo di sviluppo, gestione e manutenzione del SIERT è da considerarsi compreso nell’ambito del contributo di cui all’articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005 ;
13. In attuazione della normativa statale di riferimento, è necessario determinare l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'APE, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso;
14. È necessario determinare gli oneri dovuti dai professionisti che usufruiscono del SIERT, a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del medesimo SIERT;
15. In sede di prima applicazione è opportuno stabilire direttamente in legge l’ammontare e la data di decorrenza del pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’articolo 23 septies, comma 1, e all’articolo 23 octies, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 ;
16. È necessario precisare che, ad eccezione dell'articolo 11, dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
17.È necessario prevedere che la Giunta regionale relazioni alla competete commissione consiliare, al termine del primo anno di attività, sulla determinazione del contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, per la verifica e controllo degli APE;
18. È necessario precisare che il contributo di cui al precedente punto 17 è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.