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Legge regionale 22 giugno 2022, n. 21

Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 6 luglio 2022

Art. 1
Promozione dell’attività fisica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2015
1. La rubrica dell’articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è sostituita dalla seguente: “
Promozione dell’attività fisica
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:
1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l’attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all’ambiente scolastico e universitario, di
comunità e lavorativo.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:
2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l’obiettivo di ampliare e diffondere l’offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d’iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l’attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l’attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal
Sito esternodecreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
(Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86
, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).
5. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
2 ter. Per le azioni di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.