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Art. 1
Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.
2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.
”.

Note del Redattore:

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La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato sul BURT n. 12 del 18 febbraio 2022.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.