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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 19

Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 10 giugno 2022



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. L’introduzione, nel regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), dell’articolo 186 ter, il quale stabilisce che qualora il consigliere sia affetto da handicap in situazione di gravità tale da impedirgli la partecipazione continuativa ai lavori consiliari possa essere autorizzato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a partecipare da remoto alle sedute consiliari;


2. L’opportunità di stabilire, in tale caso, una riduzione del rimborso spese per l’esercizio del mandato previsto dall’articolo 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2009 , per cui al consigliere interessato non viene corrisposta, per tutta la durata del periodo autorizzato, la quota variabile del rimborso spese, salvo il caso in cui il consigliere partecipi in presenza alle sedute, venendogli corrisposto, in tale ipotesi, per ogni giorno di presenza, il 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso sino all’importo massimo a lui spettante;

Approva la presente legge

Art. 1
Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto . Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:
Art. 7 ter
Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto
1. Nei casi previsti dall’articolo 186 ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato, di cui all’articolo 6 bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell’autorizzazione.
2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell’autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, comma 2, sino all’importo massimo a lui spettante.
”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’applicazione della presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.