Legge regionale 7 giugno 2022, n. 19
Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 10 giugno 2022
Art. 1
Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto . Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:
“
Art. 7 ter
Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto
1. Nei casi previsti dall’articolo 186 ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato, di cui all’articolo 6 bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell’autorizzazione.
2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell’autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, comma 2, sino all’importo massimo a lui spettante.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.