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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 8
Manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent)
1. Per lavori di manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte:
a) per euro 500.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022– 2024, annualità 2022;
b) per euro 350.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.150.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024. (13)

Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 16.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 30 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 31 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 51.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.