Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022
Art. 1
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
“
8 bis. Con le intese di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi compresa l'eventuale corresponsione di un contributo da parte dell'ente o amministrazione utilizzatrice, a titolo di rimborso di una quota delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso.
”.2. Le entrate relative ai contributi versati alla Regione Toscana per l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'utilizzo regionale delle graduatorie concorsuali di altri enti è stimata una spesa annua di euro 45.600,00, cui si fa, fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Parole sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 29 e poi così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 23.
Comma sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 29 e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 23.
Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 30 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



