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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
8 bis. Con le intese di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi compresa l'eventuale corresponsione di un contributo da parte dell'ente o amministrazione utilizzatrice, a titolo di rimborso di una quota delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso.
”.
2. Le entrate relative ai contributi versati alla Regione Toscana per l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'utilizzo regionale delle graduatorie concorsuali di altri enti è stimata una spesa annua di euro 45.600,00, cui si fa, fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 2
Oneri istruttori. Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 10/2010 è inserito, nel capo III, il seguente:
Art. 33 bis Oneri istruttori
1. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 33 del d.lgs. 152/2006
, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.
2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora
l’istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso
piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.
4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
5. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.
6. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.
Art. 3
Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2015
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) è aggiunta la seguente:
m bis) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria di cui all'
articolo 5, comma 10, della l.r. 66/2005
.
”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 250,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, per euro 230,00 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 20,00 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 4
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021):
a) la parola “
276.134.804,54
” è sostituita dalla seguente “
266.764.804,54
”;
b) le parole “
periodo 2019-2022
” sono sostituite dalle seguenti:
periodo 2019-2024
”;
c) le parole “
ed euro 60.000.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024
”.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della l.r.19/2019 la parola: “
276.134.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
266.764.804,54
”.
c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
”.
c bis) per euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Pro-gramma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”
del bilancio di previsione 2022-2024.
”.
Art. 5
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “
, a titolo di cofinanziamento
” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 79/2019 le parole: “
, che non potranno superare l'80 per cento del costo di ciascun intervento
” sono soppresse.
Art. 6
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 le parole: “
e 2021 e di euro 20.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
, 2021 e 2022
”.
2. Al comma 2 ter dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 la parola: “
20.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
100.000,00
”.
Art. 7
Contributo straordinario in favore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la parola: “
450.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
700.000,00
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 97/2020 le parole: “
2021-2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022-2024
”.
Art. 8
Manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent)
1. Per lavori di manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte:
a) per euro 500.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022– 2024, annualità 2022;
b) per euro 350.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.150.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024. (13)

Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 16.

Art. 9
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio “Pegaso”. Modifiche all' articolo 5 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022) le parole “
biennio 2022-2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
biennio 2023-2024
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 54/2021 le parole: “
il 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 2023
”, la parola “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
” e le parole: “
2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2023 e 2024
”.
Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Aulla per il sostegno ai titolari di attività economiche e produttive
1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno dei titolari di attività economiche e produttive localizzate nella frazione di Albiano Magra del Comune di Aulla, che nel corso dell’anno 2021 hanno subito disagi economici a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra avvenuto Sito esternol’8 aprile 2020 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aulla un contributo di euro 91.400,00 per l’anno 2022.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 91.400,00 nell’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell’ex scuola elementare “Vincenzo Giudice” in località Bergiola.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Carrara, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2023, (3)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.33, comma 1.

finalizzato a sostenere l’intervento di recupero e di ristrutturazione dell’ex scuola elementare “Vincenzo Giudice”, in località Bergiola.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2023, (4)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.33, comma 2.

si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.(4)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.33, comma 2.

Art. 12
Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell’Oratorio di San Sebastiano e San Rocco
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino ad un massimo di complessivi euro 400.000,00 per il triennio 2023 – 2025, finalizzato al restauro e al risanamento conservativo dell’Oratorio di San Sebastiano e San Rocco in San Miniato, di proprietà comunale, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 8.867,79 per l’anno 2023;
b) euro 115.546,87 per l’anno 2024;
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di San Miniato che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 8.867,79 per l’anno 2023, euro 115.546,87 per l’anno 2024 ed euro 275.585,34 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025. (11)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 17.

Art. 13
Contributo straordinario per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale di San Silvestro situata nel Comune di Barberino del Mugello
1. Per gli interventi di recupero e di restauro da realizzare sugli immobili di proprietà della parrocchia di San Silvestro, situata nel Comune di Barberino del Mugello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 322.000,00 per l’anno 2022, alla parrocchia di San Silvestro.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:
a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;
b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;
c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell’ambito dell’ordinamento canonico ed ecclesiastico.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 322.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 14
Misure a sostegno delle attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle risorse di cui ai decreti-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 21 maggio 2021, n. 69 , e 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 23 luglio 2021, n. 106 , attiva specifiche misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione degli spettacoli, che abbiano subito una perdita rilevante del proprio reddito o entrate a seguito dell’emergenza sanitaria da epidemia COVID-19.
2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 2.500.000,00 per l’annualità 2022.
3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 2:
a) le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, con sede operativa in Toscana, attivi nei settori dello spetta-colo dal vivo, in possesso dei seguenti requisiti:
1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
2) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura se soggetti ad obbligo di iscrizione;
3) aver subito nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, una perdita rilevante, pari ad almeno il 30 per cento del proprio fatturato ovvero delle entrate derivanti dalla propria attività;
4) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Sito esternolegge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);
5) assenza di procedure fallimentari;
6) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
b) i gestori privati di sale cinematografiche localizzate in Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:
1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
2) avere sede operativa in Toscana;
3) svolgere un'attività cinematografica di natura professionale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
4) aver subito nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, una perdita rilevante delle entrate pari ad almeno il 30 per cento rispetto al valore dato dalla somma del fatturato e dei finanzia-menti pubblici di competenza dell’anno;
5) avere un numero di schermi non superiore a sette;
6) assenza di procedure fallimentari;
7) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
c) i lavoratori dello spettacolo che prestano attività in Toscana, iscritti al Fondo pensioni lavora-tori dello spettacolo, o alla gestione separata per l’attività prestata presso i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere la propria residenza da almeno tre anni in Toscana;
2) avere un reddito riferito all’anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro;
3) avere subito una perdita rilevante del proprio reddito nell’anno 2020, pari ad almeno il 30 per cento, rispetto al 2019;
4) avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno sette giorni;
5) non essere percettori di redditi derivanti da pensione o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti disciplinati dal Sito esternoCapo II, Sezione II, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e re-visione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione impartisce indirizzi per:
a) l’emanazione di un avviso pubblico da parte del competente ufficio della Giunta regionale;
b) l’individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di sostegno di cui al comma 3.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ripartendo le risorse, di cui al comma 2, fino al loro esaurimento, fra i richiedenti ammessi al contributo in esito all’istruttoria di cui al comma 4, fino a un massimo rispettivamente di:
a) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);
b) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);
c) euro 3.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera c).
6. L’importo massimo del singolo contributo non può superare l’entità della perdita subita dal sin-golo soggetto istante nell’annualità 2020. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 5, produca un avanzo, il competente ufficio della Giunta regionale, provvede al ricalcolo proporzionale anche in deroga alle misure di cui al comma 5, nel rispetto delle proporzioni tra i massimali delle categorie di cui al comma 5.
7. Ai contributi di cui al comma 5 si applica la disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
8. Agli oneri di cui al comma 2, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente sulla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022– 2024, annualità 2022.
Art. 15
Contributo straordinario al Comune di Fivizzano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 6.200.000,00 nel biennio 2024 – 2025 (14)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29.

, al Comune di Fivizzano, per finanziare integralmente la realizzazione della variante SP10 Gassano in Comune di Fivizzano e Provincia di Massa Carrara, opera di collegamento tra la SRT 445 e la SP10.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra Regione, Provincia di Massa Carrara – ente gestore della strada regionale 445 – ed il Comune di Fivizzano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.100.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (15)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29.

Art. 16
Contributi straordinari per viabilità alla Provincia di Grosseto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto contributi straordinari secondo la seguente ripartizione:
a) fino a un massimo di complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione di una serie diffusa di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali del litorale grossetano;
b) fino a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, di cui euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale Strada Provinciale S.P. 65 Panoramica Porto Santo Stefano.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi fra la Regione e la Provincia di Grosseto, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;
b) fino a un massimo di euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Stazzema
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Stazzema un contributo straordinario fino a un massimo di complessivi euro 2.100.000,00 per il finanziamento delle spese di progettazione nonché la realizzazione del tracciato stradale di collegamento tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia nel Comune di Stazzema.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Stazzema, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, di cui euro 200.000,00 destinati al finanziamento delle spese di progettazione ed euro 1.900.000,00 per lavori, si fa fronte come segue:
a) fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2022 ed euro 120.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;
b) fino ad un massimo di euro 1.900.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (16)

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30.

Art. 18
Contributo straordinario alla Provincia di Siena per interventi relativi alla viabilità del territorio di San Gimignano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario fino a un massimo di complessivi euro 1.400.000,00, di cui 700.000,00 nel 2022 e 700.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione delle opere di dettaglio alla variante esterna, già in corso, all’abitato di San Gimignano, tra la SP 47 e la SP 69.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l’anno 2022 e di euro 700.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.
Art. 19
Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024 (17)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31.

, al Comune di Bucine, per concorrere alla realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 nel territorio del Comune medesimo, frazione Levane, necessaria per risolvere i problemi di circolazione che interessano anche una (18)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31.

zona industriale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, il Comune di Bucine, con funzione di stazione appaltante, e gli altri enti eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. (19)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024 (18)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 (18)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31.

.
Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Montemignaio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2022, al Comune di Montemignaio, per finanziare la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Montemignaio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 21
Contributo straordinario al Comune di Aulla per ricostruzione e riqualificazione del Salone Polifunzionale (12)

Articolo abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 42.

Abrogato.
Art. 22
Contributo straordinario al Comune di Sarteano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sarteano un contributo straordinario pari a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio situato in Viale Europa 72, sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) gestita dal medesimo Comune. (9)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.36, comma 1.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sarteano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2023, (10)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.36, comma 2.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.(10)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.36, comma 2.

Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Casciana Terme Lari, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2022, finalizzato a garantire la continuità delle attività legate al termalismo del territorio, ed in particolare al termalismo sanitario e alle attività di riabilitazione, attraverso il recupero e la messa in sicurezza del relativo patrimonio immobiliare.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2022, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 24
Misure a favore del recupero ambientale, economico e produttivo del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino
1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda soggiacente al sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, finalizzata al recupero ambientale, economico e produttivo dell'area, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 9.500.000,00 per l’anno 2022, a titolo di cofinanziamento degli interventi definiti mediante l'accordo di programma sottoscritto in data 24 luglio 2018, in favore di Invitalia s.p.a. in qualità di soggetto armatore degli interventi, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con tale soggetto.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 9.500.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell'articolo 3, commi 24 e 27, Sito esternodella Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022.
3. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.
Art. 25
Sospensione pagamento credito alla società Terme di Montecatini S.p.A.
1. È concessa la sospensione, per un periodo di novanta giorni, del pagamento della cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del credito relativo al finanziamento temporaneo concesso alla società Terme di Montecatini S.p.a. dall'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 19 (Modifiche alla l.r. 66/2011 “Legge finanziaria per l’anno 2012”, alla l.r 77/2012 “Legge finanziaria per l’anno 2013”, nonché alle ll.rr. 49/2003 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali“, 1/2005 “Norme per il governo del territorio“ e 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”).
Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario pari a complessivi euro 3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 (20)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32.

, per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di valorizzazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nell'ambito dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) fra Comune di Livorno, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Agenzia del Demanio Direzione regionale Toscana Umbria.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (21)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32.

Art. 27
Contributo straordinario alla National Italia America Foundation (NIAF)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla National Italia America Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l’anno 2022, al fine di sostenere le azioni da essa svolte nell'ambito dell'iniziativa “Regione d'Onore”, volte a:
a) consolidare le relazioni tra la comunità italoamericana e l'istituzione regionale;
b) favorire la conoscenza delle tradizioni culturali toscane attraverso la presenza di giovani italo americani nel quadro di viaggi studio;
c) promuovere e valorizzare la Toscana sia nei confronti di un vasto pubblico interessato a forme di turismo di alto livello sia in termini di approfondimento delle relazioni economiche con gli Stati Uniti in dimensioni extra-turistiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 120.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.