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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 1
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
8 bis. Con le intese di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi compresa l'eventuale corresponsione di un contributo da parte dell'ente o amministrazione utilizzatrice, a titolo di rimborso di una quota delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso.
”.
2. Le entrate relative ai contributi versati alla Regione Toscana per l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'utilizzo regionale delle graduatorie concorsuali di altri enti è stimata una spesa annua di euro 45.600,00, cui si fa, fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.