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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Titolo. Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003
Art. 2 - Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Art. 3 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Art. 4 - Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 30/2003
Art. 5 - Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2003
Art. 6 - Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2003
Art. 7 - Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Art. 8 - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Art. 9 - Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche alla rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003
Art. 10 - Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003
Art. 11 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 octies della l.r. 30/2003
Art. 12 - Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 novies della l.r. 30/2003
Art. 13 - Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all’articolo 22 decies della l.r. 30/2003
Art. 14 - Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche all’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003
Art. 15 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003
Art. 16 - Norma finanziaria

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.