Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022
Art. 2
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
“
d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo;
”Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.