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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 12
Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 novies della l.r. 30/2003
1. L’articolo 22 novies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 22 novies Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo
1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all’accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica o oleoturistica;
h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico o oleoturistico;
i) l’attività di degustazione del vino e dell’olio extravergine di oliva all’interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.