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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 10
Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003
1. L’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 22 septies Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo
1. Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o del vino riconosciute ai sensi della
legge regionale 5 agosto 2003, n. 45
(Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
2. Possono esercitare le attività di oleoturismo:
a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;
b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o dell’olio, riconosciute ai sensi della
l.r. 45/2003
e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i
prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extra-vergine di oliva;
d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell’olio extra-vergine di oliva.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l’attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui l’attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.