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Legge regionale 10 maggio 2022, n. 14

Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 13 maggio 2022



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2021, n. 113 ;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;


Considerato quanto segue:


1. Alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel Sito esternod.l. 80/2021 , convertito dalla Sito esternol. 113/2021 , in tema di accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali, si apportano i conseguenti adeguamenti agli articoli 12 e 18 bis della l.r. 1/2009 , rispettivamente introducendo le riserve per il personale interno nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza ed eliminando il limite percentuale per il conferimento di incarichi a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni;


2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa in materia di requisiti di accesso delle figure apicali o comunque dirigenziali della Regione a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 , si provvede ad integrare gli articoli 13 e 14 della l.r. 1/2009 , relativamente ai requisiti soggettivi dei dirigenti con contratto a tempo determinato, del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale introducendo la possibilità di attingere alle professionalità provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;


3. In aderenza a quanto previsto dal Sito esternod.l. 80/2021 , convertito dalla Sito esternol. 113/2021 , si introduce la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali finalizzati all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definendone, al contempo, la durata massima, i limiti percentuali di attribuzione ed eventuali specifici requisiti richiesti agli incaricati.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.