Legge regionale 10 maggio 2022, n. 14
Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 13 maggio 2022
Art. 6
Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR
1. Gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 13 della l.r. 1/2009 possono essere attribuiti anche per lo svolgimento di compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 .


2. La durata di tali incarichi non può comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.
3. La Regione può riservare una quota degli incarichi di cui al presente articolo ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti in deroga alla percentuale di cui all’articolo 13 della l.r. 1/2009 , fino a raddoppiarla.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.