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Legge regionale 10 maggio 2022, n. 14

Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 13 maggio 2022

Art. 1
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 ter. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 13.
”.
3. Dopo il comma 2 ter della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all’unità superiore.
”.
4. Dopo il comma 2 quater della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.