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Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 9
Gestione e manutenzione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 le parole: “
provinciali e comunali, in coerenza con il PRIIM
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 3 e 4
”.
2. All’inizio del comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 le parole: “
Enti locali
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comuni, province, Città metropolitana di Firenze
” e dopo la parola: “
esecuzione
” è inserita la seguente: “
coordinata
”; dopo le parole: “
percorso ciclabile.
” sono aggiunti i seguenti periodi: “
Ai fini dell’attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2 bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1.
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all’interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un’unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato.
”.
5. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 è aggiunto il seguente:
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.