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Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 8
Sviluppo delle ciclostazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 27/2012
1. La rubrica dell’articolo 8 della l.r. 27/2012 è sostituita dalla seguente: “
Sviluppo delle ciclostazioni
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:
1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d).
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/2012 le parole: “
stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee
” sono sostituite dalle seguenti: “
infrastrutture interessate
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.