Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13
Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022
Art. 7
Soggetti attuatori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 27/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2012 le parole: “
Province e comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Firenze, le province e i comuni
”, le parole: “provinciali e comunali
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 4
”.2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 27/2012 dopo le parole: “
La Regione,
” sono inserite le seguenti: “la Città metropolitana di Firenze,
” e dopo le parole: “propri dipendenti
” sono aggiunte le seguenti: “anche in riferimento agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 4 bis, comma 2
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.