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Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 7
Soggetti attuatori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 27/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2012 le parole: “
Province e comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Città metropolitana di Firenze, le province e i comuni
”, le parole: “
provinciali e comunali
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’articolo 4
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 27/2012 dopo le parole: “
La Regione,
” sono inserite le seguenti: “
la Città metropolitana di Firenze,
” e dopo le parole: “
propri dipendenti
” sono aggiunte le seguenti: “
anche in riferimento agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 4 bis, comma 2
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.