Menù di navigazione

Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 3
Piano regionale della mobilità ciclistica. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 27/2012
1. L’articolo 3 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Piano regionale della mobilità ciclistica
1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.
2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall’
Sito esternoarticolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2
(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalla città metropolitana, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”.
3. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con cadenza triennale nei termini e con le modalità individuate dall’
Sito esternoarticolo 5, comma 5, della l. 2/2018
.
4. Il piano regionale della mobilità ciclistica è contenuto nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla
legge regionale 4 novembre 2011, n. 55
(Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla
l.r. 88/98
in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla
l.r. 42/1998
in materia di trasporto pubblico locale, alla
l.r. 1/2005
in materia di governo del territorio, alla
l.r. 19/2011
in materia di sicurezza stradale).
5. Il piano regionale della mobilità ciclistica, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati dall’
Sito esternoarticolo 5 della l. 2/2018
:
a) indica gli obiettivi di ripartizione modale dei trasporti fissando i livelli percentuali minimi da raggiungere mediante l’utilizzo della bicicletta in rapporto ai livelli di traffico complessivi;
b) indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere, sia a livello regionale, sia locale;
c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:
1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
2) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
3) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;
4) ponti dismessi e altri manufatti stradali.
6. Nelle fasi di formazione del piano di cui al comma 1, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.