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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 6

Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario specificare che l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per l’esercizio di funzioni amministrative di supporto alla Regione si possa avvalere, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell’Avvocatura regionale;


2. Si rende necessario specificare che l’ARPAT, qualora non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, possa utilizzare, previa intesa con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale effettuate dall’ESTAR ai sensi dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 ;


Approva la presente legge

Art.1
Patrocinio dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2009 .
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 2 giugno 2009, n.30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è aggiunto il seguente:
5 bis. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).
”.
Art.2
Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 30/2009.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
4 bis. Previa intesa con l’l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’
articolo 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), possono essere utilizzate dall’ARPAT, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest’ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria
.”.
Art.3
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.