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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 6

Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario specificare che l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per l’esercizio di funzioni amministrative di supporto alla Regione si possa avvalere, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell’Avvocatura regionale;


2. Si rende necessario specificare che l’ARPAT, qualora non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, possa utilizzare, previa intesa con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale effettuate dall’ESTAR ai sensi dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 ;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.