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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 6

Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art.2
Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 30/2009.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
4 bis. Previa intesa con l’l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’
articolo 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), possono essere utilizzate dall’ARPAT, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest’ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.