Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 8

Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 147.612,27 per l'anno 2022 e di euro 5.852.387,73 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023. (3)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 25.

2. Ai fini della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo;
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.