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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);


Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);


Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .);


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 14 dicembre 2021;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2021;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno intervenire sulle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) azzerando quella relativa alle imprese di nuova costituzione o insediate nelle aree di crisi complesse e non complesse;


2. Per una serie di interventi regionali collegati alle tematiche della mobilità e delle infrastrutture è necessario procedere alla rimodulazione di un'annualità delle misure finanziarie previste, in relazione all’aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività e alle esigenze connesse alla realizzazione dei lavori e per liberare risorse non spendibili;


3. È necessario mantenere invariata l’entità delle risorse da destinare al “Miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina mediante estensione del sistema tramviario” con particolare riferimento alla linea di estensione tramviaria 3.2.1. Piazza Libertà-Bagno a Ripoli, mediante l’assegnazione di 70 milioni di risorse regionali;


4. È opportuno proseguire l’azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM);


5. È necessario consentire la realizzazione di interventi di importanza regionale inseriti in atti di programmazione statali e regionali, di completamento di infrastrutture a sviluppo lineare già esistenti, il cui tracciato complessivo interferisce in parte con le aree di cui all’articolo 3 della l.r. 41/2018 , fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei corsi d’acqua di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche); tali interventi sono infatti ammissibili, se idraulicamente migliori rispetto alle possibili soluzioni alternative sostenibili in termini di costi e benefici, qualora siano garantite le condizioni di compatibilità idraulica richiamate dal medesimo articolo 3, comma 5, oltre alla previsione aggiuntiva, a maggior garanzia della prevenzione di danni e rischi all’incolumità delle persone e del non ostacolo al deflusso delle acque, del rispetto delle condizioni imposte dalla legge per la gestione del rischio idraulico rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti;


6. Per assicurare la continuità dell'intervento di riqualificazione di spazi urbani fragili, è opportuno assicurare la dotazione finanziaria anche per l'annualità 2024;


7. Al fine di mantenere il sostegno a nuclei familiari che vivono una situazione di forte difficoltà nel far fronte ai bisogni derivanti dalla presenza di un figlio minore disabile grave, e con l'obiettivo di attenuare il disagio sociale ed economico in cui trovano tali famiglie, si intende garantire il completamento dell'intervento per l’anno 2021 con lo stanziamento delle risorse mancanti;


8. È opportuno incrementare la dotazione finanziaria del contributo per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e per la variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia;


9. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di una bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e Signa, è necessario stanziare un maggior contributo, mediante stipula di specifico accordo tra Regione Toscana e comuni interessati;


10. Nell'ambito della l.r. 36/2021 , per mero errore materiale, non è stata inserita una disposizione per dare copertura alla specificità degli interventi per l'adeguamento e la delocalizzazione del depuratore di Livorno denominato "Rivellino" , non inquadrabili nelle casistiche di cui alla l.r. 5/2015 è di cui all'articolo 26 della l.r. 20/2006 , ma che rispondono agli obiettivi della Direttiva Comunitaria n. 91/271/CEE e sono indifferibili ed urgenti in quanto previsti dalla mozione del Consiglio Regionale n. 725 del 21 Marzo 2017, che impegna la Giunta Regionale, assieme ai soggetti interessati, a procedere alla delocalizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue della città di Livorno, situato nella zona di Rivellino. È pertanto necessario colmare il vuoto relativo alla disciplina autorizzativa di questo impianto mediante l'introduzione di specifiche disposizioni che garantiscano:


a) modalità di rilascio e aggiornamento del titolo provvisorio ai sensi all'Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs 152/2006 analoghe a quelle – cautelative dello stato di qualità del corpo recettore, della salute pubblica e dell'ambiente – previste per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 5/2016 ;


b) la prosecuzione, in via transitoria, del servizio pubblico di depurazione a servizio dell'agglomerato di Livorno, scongiurando possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso.


11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.