2.Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi.(39)
3.Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo costo per portare a termine la realizzazione dell’intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi.(39)
4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011 , n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6.All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 (40)
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
b) per euro 1.800.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.(24)
b bis) per euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.(41)