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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali)
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016
1. Dopo il n. 5 bis del preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), è aggiunto il seguente:
5 ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l’aggravamento delle procedure d’infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:
a) l’inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all’
articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), anche ai fini dell’attivazione degli strumenti di monitoraggio e vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla
legge regionale 1° agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato A della presente legge;
c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla
l.r. 5/2016
, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposta istruttoria dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, e a condizione che tale differimento non comprometta il
raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;
”.
2. Alla fine del n. 6 del preambolo della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente periodo: “
e ne disciplina le fasi prevedendo cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico;
”.
Art. 2
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2016 , è aggiunto il seguente:
1 bis. La presente legge detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.
”.
Art. 3
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016
1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “
fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 ter;
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’
articolo 25 della l.r. 69/2011
, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).
”.
Art. 4
Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 5/2016
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 5/2016 , è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione
1. L'Autorità idrica toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.
2. L'allegato A individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria preventivamente svolta dall’AIT, che tiene conto anche dell’eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.
3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:
a) entro il 31 ottobre 2021, l'AIT recepisce i contenuti dell’allegato A adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;
b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell’articolo 6, per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’
Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006
.
”.
Art. 5
Inserimento dell’allegato A nella l.r. 5/2016
1. Nella l.r. 5/2016 è inserito l’allegato A “Interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione (articolo 2 bis l.r. 5/2016 )”. (1)

Vedi allegato in calce a questa legge.

Art. 6
Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 5/2016
1. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 5/2016 , è inserito il seguente:
Art. 2 ter - Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione
1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 2 bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore, come attestate da apposita istruttoria dell’AIT, i gestori possono presentare all’autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità
del corpo recettore.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, aggiornando, ove necessario, il piano stralcio ed i cronoprogrammi;
b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell’articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’
Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006
.
”.
Art. 7
Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “
nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d’ambito in attuazione della presente legge;
”.
b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi.
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’
articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).
”.
Art. 8
Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituita dalla seguente: “
Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5 /2016 dopo le parole: “
articolo 2, comma 1
”, sono inserite le seguenti parole: “
o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 , dopo le parole: “
del piano stralcio
” sono inserite le seguenti parole: “
o al suo aggiornamento nonché al recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito,
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o all’aggiornamento del piano stralcio, nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, entro novanta giorni dalla decorrenza del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.
”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all'
Sito esternoarticolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del servizio idrico integrato.
”.
Art. 9
Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2016
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “e di cui all'allegato A della presente legge.”.
Art. 10
Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2016
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 bis. La documentazione allegata all’istanza per il rilascio o l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell’impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all’impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente.
”.
3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3, sono effettuati dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.