Menù di navigazione

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche)


Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022);


Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);


Considerato quanto segue:


1. In relazione all'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento è opportuno procedere ad alcune rimodulazioni di spese previste per finanziare interventi nel settore della mobilità, ripartendo gli importi, non variati, anche sulle annualità 2022 e 2023;


2. È opportuno rimodulare e incrementare il finanziamento previsto dall’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), per la realizzazione degli interventi sul sistema viario di Pisa, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento;


3. Sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2021, abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), la Regione può comunque continuare a svolgere attività istituzionali di promozione dei prodotti agricoli toscani, attuando tali interventi tramite gli ordinari strumenti della programmazione regionale ed europea. Pertanto la l.r. 75/2019 può essere parzialmente abrogata;


4. È necessario completare il finanziamento degli interventi a favore del sistema neve, di cui al bando “Sistema neve in Toscana 2020”, mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;


5. È necessario prevedere in favore della Fondazione festival Pucciniano un contributo fino all’importo massimo di euro 660.000,00 per l’anno 2021, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;


6. La modifica dell’articolo 3 della l.r. 97/2020 è necessaria per prevedere che l’assegnazione del contributo per le annualità 2022 e 2023 sia disciplinata con delibera di Giunta regionale e quindi non più con specifici accordi, al fine di semplificare l’attività amministrativa;


7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla strada provinciale (SP) 107 nella Città Metropolitana di Firenze e sulla SP 5 in Provincia di Pistoia;


8. Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI), è necessaria una norma con la quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle società di gestione delle autostrade A11 e A12 il contributo massimo di euro 75.000,00 per il 2021 ed euro 200.000,00 per il 2022 a seguito di stipula di specifica convenzione;


9. Per favorirne la ripresa economica ed il rilancio delle attività, è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio;


10. È necessario assicurare alla Fondazione Alinari per la Fotografia - FAF Toscana, un contributo straordinario pari ad euro 110.000,00 per l’annualità 2022, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari;


11. È necessario attribuire risorse straordinarie al Comune di Pontedera per l'acquisto di un immobile da destinare ad edificio scolastico, ove collocare i locali dell'Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, al fine di porre rimedio ad una criticità insanabile legata all'attuale costruzione ospitante l'istituto scolastico;


12. Al fine di favorire la costituzione delle Società della salute, disciplinate dal capo III bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), anche in coerenza con gli obiettivi già contenuti nella legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 ), è opportuno prevedere l’erogazione di un contributo di primo avvio per incentivare e sostenere tali organismi che rappresentano una soluzione organizzativa in grado di rafforzare la sanità territoriale e sviluppare in modo efficace l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, perseguono la salute e il benessere sociale garantendo la presa in carico integrata, e favoriscono la partecipazione dei cittadini;


13. Per sostenere le attività economiche colpite dalla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno che i canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, siano ridotti, per l’anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019;


14. Al fine di valorizzare la riserva naturale regionale del Sasso di Simone in località Sestino (AR), è opportuno concedere un contributo per interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso;


15. È opportuno finanziare, anche per gli anni 2021 e 2022, interventi connessi alle attività sui temi dell’educazione alla legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica;


16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della l.r. 65/2014
1. Il comma 6 bis dell’articolo 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:
6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse già stanziate a legislazione vigente nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:
a) per euro 163.000,00 per l'anno 2020, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020;
b) per euro 243.000,00 per l'anno 2021, del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.
”.
Art. 2
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 e alla lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: “285.000,00” è sostituita dalla seguente: “310.000,00”.
Art. 3
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
nel 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel biennio 2021 – 2022
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2021 e di euro 25.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
”.
Art. 4
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 77/2017
b ter) fino a un massimo di euro 860.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente
ripartizione:
1) euro 200.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 260.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023
.”.
Art. 5
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “
euro 4.000.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 6.032.104,35 per l'anno 2023
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 le parole: “
euro 4.000.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 6.032.104,35 per l'anno 2023
” e le parole “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023
”.
Art. 6
Mense scolastiche. Abrogazione dell’articolo 1 della l.r. 75/2019
1. L’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), è abrogato.
Art. 7
Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022), dopo le parole “
per l'anno 2020
” sono aggiunte le seguenti: “
ed euro 382.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;
c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
”.
Art. 8
Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 93/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 ), le parole: “
per l’anno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2020 e 2021
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 93/2020 la parola “
2020
” è sostituita dalla seguente: “
2021
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 93/2020 dopo la parola “
2020
” sono aggiunte le seguenti: “
e nell’anno 2021
4. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 93/2020 è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 9
Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 97/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), è inserito il seguente:
1 bis. Con riferimento alle annualità 2022 e 2023, le modalità attuative di cui al comma 1 sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie per l’erogazione dei contributi, prescindendo dalla stipula degli accordi di cui al medesimo comma 1.
”.
Art. 10
Contributi straordinari per la fattibilità di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia (4)

Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare:
a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2023, (2)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 13, comma 1.

alla Città Metropolitana di Firenze, per uno studio di fattibilità (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11.

di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107;
b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2022, alla Provincia di Pistoia, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 nel tratto Sant’Agostino-Montale.
2. I contributi per le progettazioni degli interventi di cui al comma 1, sono erogati previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per gli anni 2022 e 2023, si fa fronte come segue:
a) per euro 175.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;
b) per euro 200.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023. (3)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 13, comma 2.

Art. 11
Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12
1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2021 e 2022, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2021 ed euro 200.000,00 nell’anno 2022, previo ottenimento del nulla osta del ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.
2. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 75.000,00 per l’anno 2021 ed euro 200.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 12
Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Ad integrazione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96 (Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 65/2019 ), al fine di favorire la ripresa dell’attività economica a seguito dell’emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la Regione riconosce agli enti fieristici come definiti all’articolo 1 della stessa l.r. 96/2020 e per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto.
2. Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale.
3. Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all’effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 .
4. Il contributo è determinato sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.
5. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata la spesa massima di euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 ed euro 170.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
6. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.
Art. 13
Contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari
1. Al fine di proseguire le azioni connesse alla custodia del Patrimonio Alinari, nelle more della consegna presso le sedi di esposizione e conservazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia, fino a un massimo di euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (6)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12.

.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023. (7)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12.

.
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica
1. Al fine di consentire l’acquisto di un edificio ad uso scolastico destinato a ospitare l’Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, la Giunta regionale, è autorizzata ad erogare al Comune di Pontedera un contributo straordinario complessivo di euro 3.000.000,00.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, rispettivamente per euro 600.000,00 per il 2021 e per euro 2.400.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 –2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 15
Contributo di primo avvio alle società della salute
1. Al fine di sostenere le società della salute di nuova istituzione, costituite tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2021, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2021, da destinare a contributi di primo avvio.
2. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’anno 2021 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
Art. 16
Riduzione per l’anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni su immobili di proprietà regionale, utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, sono ridotti, per l’anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019. Gli importi delle riduzioni sono calcolati con riferimento ad ogni singola mensilità, o a periodi diversi a seconda del periodo di copertura del canone previsto dal contratto. Per gli immobili di proprietà non esclusiva della Regione Toscana, la riduzione del canone è proposta dalla Regione Toscana all’amministrazione della comunione.
2. La percentuale di riduzione dei canoni risultante dal calcolo proporzionale di cui al comma 1, è in ogni caso riportata al decile inferiore e può variare da un minimo del venti per cento ad un massimo del novanta per cento. Nel caso di contratti sottoscritti successivamente al gennaio 2019, per i mesi in cui non è possibile il confronto fra gli incassi, si applica una riduzione forfettaria del venti per cento.
3. La Giunta Regionale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di patrimonio, è autorizzata a riconoscere la riduzione dei canoni derivante dall’applicazione del comma 1, su istanza della controparte e secondo modalità operative individuate con apposita deliberazione. Se i canoni sono già stati pagati, è autorizzata la compensazione delle somme versate in eccesso con i canoni ancora da corrispondere.
4. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono stimate nell’importo di euro 310.000,00 per l’anno 2021 e sono imputate agli stanziamenti del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Sestino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al Comune di Sestino, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso alla sommità del Sasso di Simone situato all'interno dell'omonima riserva naturale regionale, anche ai fini della valorizzazione della riserva stessa.
2. Attraverso la convenzione stipulata con il Comune di Sestino ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c), numero 2, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), sono disciplinate le modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2021 e di euro 30.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 18
Disposizioni in materia di promozione della cultura della legalità
1. Negli anni 2021 e 2022 la Regione promuove attività sui temi dell’educazione alla legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, già previste nel documento di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2020, n. 1554 (Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2020. Terzo aggiornamento), con progetti di interesse regionale o locale rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e ai giovani fino ai venticinque anni.
2. Nell’anno 2021, a ciascuno dei soggetti attuatori dei progetti “Ragazzi attivi contro le mafie”, previsti dalla del. g.r. 1554/2020, è concesso un contributo straordinario di euro 10.000,00 per la prosecuzione delle attività previste nei progetti medesimi, finalizzati alla partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e alla partecipazione dei giovani provenienti delle altre regioni alle analoghe iniziative che si tengono in Toscana.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità operative e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività previste.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 161.145,57, cui si fa fronte per euro 97.500,00 nell’anno 2021 ed euro 63.645,57 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 18 bis
Coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 27.

1. Le misure di sostegno previste dagli articoli 12 e 16 sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il contributo di cui all'articolo 13 è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione dell’articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021 – 2023 con la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione).
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.