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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Sestino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al Comune di Sestino, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso alla sommità del Sasso di Simone situato all'interno dell'omonima riserva naturale regionale, anche ai fini della valorizzazione della riserva stessa.
2. Attraverso la convenzione stipulata con il Comune di Sestino ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c), numero 2, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), sono disciplinate le modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2021 e di euro 30.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.