Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27
Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
Art. 3
Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana di cui all’articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno.
1 bis.
La celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione, stabilita il 25 marzo di ogni anno, dall’articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ) col “Corteo Storico del Capodanno dell’Annunciazione”, è inserita di diritto tra le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1.
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2. Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1, recano il logo identificativo di “Manifestazione di rievocazione storica della Regione Toscana”.
3. Il calendario è articolato su base provinciale e di esso è data ampia diffusione nell’ambito delle attività di comunicazione della Regione Toscana e delle iniziative di promozione di cui all’articolo 12.
4. La definizione delle caratteristiche del logo di cui al comma 2, l’esatta articolazione territoriale del calendario e le modalità di presentazione delle candidature delle manifestazioni da iscrivere annualmente sono disciplinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 13.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.